Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di valorizzare e di riqualificare le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in forme compatibili con i loro scopi istitutivi, la presente legge promuove e sostiene l'insediamento e l'esercizio nelle medesime aree di attività economiche per la produzione di beni e di servizi, svolte dai privati in forma individuale o in forma di società.
      2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i seguenti interventi:

          a) il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2, di un credito d'imposta per l'avviamento di iniziative economiche nelle aree protette nazionali, compatibili con gli scopi istitutivi delle stesse;

          b) la proroga e il rifinanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, delle misure agevolative di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per le piccole e medie imprese che effettuano investimenti ambientali nei settori di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.